Le biblioteche e l’erogazione di servizi accessori: bar e libreria

Premessa Le biblioteche, in quanto istituzioni culturali aperte al pubblico, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della lettura, dell’accesso alla conoscenza e dell’inclusione sociale. Accanto alle funzioni tradizionali, molte biblioteche hanno sviluppato servizi accessori – come bar e librerie – per valorizzare l’esperienza dell’utenza e ampliare il proprio impatto sul territorio.

1. Riferimenti normativi principali

  • T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635): la biblioteca non è qualificata come pubblico esercizio in sé, ma può diventarlo per alcune attività accessorie. Questo perché il T.U.L.P.S. non qualifica un soggetto in base alla sua natura (es. biblioteca, scuola, centro culturale), ma in base alle attività svolte che abbiano rilevanza per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare:
    • L’art. 86 del T.U.L.P.S. (nella versione originaria, abrogata nel 2012) imponeva l’obbligo di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, anche per enti collettivi come le biblioteche, qualora svolgessero tale attività.
    • Il Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) all’art. 159 (anch’esso abrogato) prevedeva che gli enti collettivi autorizzati alla minuta vendita di bevande potessero farlo senza ulteriore licenza, ma comunque erano sottoposti ai controlli di pubblica sicurezza.
    • Per “ente collettivo” si intendeva, e si intende ancora oggi in senso funzionale, qualsiasi soggetto (associazione, fondazione, ente culturale, biblioteca) che eserciti attività rivolta a una comunità di persone, con una funzione aggregativa e di utilità sociale. La biblioteca, in quanto struttura che promuove accesso libero alla cultura, servizi informativi e momenti di socialità, rientra tuttora in questa definizione operativa, anche se il termine è meno utilizzato nei testi normativi recenti.
    • La ratio è che attività come la somministrazione di bevande o l’organizzazione di eventi pubblici generano aggregazione di persone, quindi potenzialmente implicano questioni di safety, igiene, controllo e prevenzione incendi, anche se l’attività principale dell’ente è culturale o educativa.
    • Oggi, queste attività si esercitano con SCIA e nel rispetto di altre normative settoriali (sorvegliabilità, antincendio, impatto acustico), ma restano sotto vigilanza amministrativa in quanto attività tipiche dei pubblici esercizi.
  • D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (cd. “Decreto Semplificazioni”): ha abrogato l’obbligo di licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. per gli enti collettivi, introducendo invece la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per attività di somministrazione.
  • L. 287/1991 e D.Lgs. 59/2010: normative generali sulla somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il servizio di bar in biblioteca La biblioteca può attivare un servizio di caffetteria se:

  • È destinato esclusivamente agli utenti interni o accessibile solo dall’interno della struttura;
  • È conforme ai requisiti igienico-sanitari (HACCP);
  • Viene presentata regolare SCIA al SUAP comunale;
  • Sono rispettati i criteri di “sorvegliabilità” (D.M. 564/1992) e le norme antincendio.

3. Librerie e punti vendita editoriali Ai sensi del D.Lgs. 170/2001, art. 3, le biblioteche possono vendere quotidiani e pubblicazioni periodiche senza necessità di autorizzazione, se la vendita è rivolta solo al pubblico interno. Possono inoltre attivare collaborazioni con librerie locali o istituire propri punti vendita di volumi e materiali didattici, purché l’attività non sia esercitata con scopo di lucro prevalente.

4. Conclusione La biblioteca può dunque ampliare la propria offerta integrando servizi accessori (bar e libreria), a condizione che siano rispettate le norme in materia di sicurezza, igiene, fiscalità e autorizzazioni. Queste attività rafforzano il ruolo della biblioteca come centro civico e culturale, capace di rispondere in modo innovativo alle esigenze del territorio

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